LE LEGGI SUL B&B

Come Aprire un B&B in Campania
Legge Regionale 10 maggio 2001, n. 5
“Disciplina dell’attività di Bed and Breakfast”
(BURC n. 26 del 14 maggio 2001)


Articolo 1 - Definizione e caratteristiche

Costituisce attività ricettiva di “Bed and Breakfast” l’offerta di alloggio e prima colazione esercitata, con carattere saltuario e non professionale, da un nucleo familiare che, ad integrazione del proprio reddito, utilizza parte della propria abitazione, fino ad un massimo di tre camere e per un massimo di sei ospiti. L’attività di cui al comma 1 deve assicurare i seguenti servizi minimi:
a) fino a due ospiti un servizio bagno anche coincidente con quello dell’abitazione; oltre i due ospiti un ulteriore servizio bagno;
b) requisiti dimensionali minimi per camera, come segue:
- 9,00 mq per un posto letto;
- 12,00 mq per due posti letto;
- 18,00 mq per tre posti letto;
- 24,00 mq per quattro posti letto;
c) pulizia quotidiana dei locali;
d) cambio della biancheria, compresa quella da bagno, due volte a settimana o a cambio del cliente;
e) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, riscaldamento;
f) cibi e bevande confezionate per la prima colazione.
I locali destinati all’attività di “Bed and Breakfast” devono possedere le caratteristiche strutturali ed igienico-edilizie, previste per i locali di abitazione dal regolamento igienico-edilizio comunale, nonchè l’adeguamento alle normative di sicurezza vigente.
Il soggiorno massimo consentito non può superare i trenta giorni consecutivi.
L’esercizio dell’attività di cui al comma 1 non costituisce cambio di destinazione d’uso dell’immobile e comporta, per i proprietari o i possessori dell’abitazione, l’obbligo di residenza e stabile domicilio nella stessa. (vedi nota ** in fondo pagina)

Articolo 2 - Accertamento dei requisiti

L’attività di cui all’art. 1 può essere intrapresa previa domanda, presentata almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’attività, da inviare al Comune per richiedere l’autorizzazione dell’inizio dell’attività e da cui risulta:
a) le generalità complete dell’interessato e l’ubicazione dell’immobile;
b) planimetria dell’immobile con l’indicazione dell’uso cui sono destinati i vari locali, firmata da un tecnico iscritto all’albo e accompagnata dal certificato di abitabilità o da autodichiarazione sostitutiva;
c) certificazione sullo stato di famiglia e sulla residenza, nonché autodichiarazione dell’interessato che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’articolo 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575, e indicate nell’allegato 1 al Decreto Legislativo 8 agosto 1994, n. 490;
Il Comune provvede, entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, ad effettuare apposito sopralluogo ai fini della conferma dell’idoneità all’esercizio dell’attività, tenendo conto che:
a) sussistano i requisiti soggettivi del titolare e degli eventuali rappresentanti, previsti dagli articoli 11 e 12 del T.U.L.P.S. approvato con R.D.L. 18 giugno 1931, n. 773;
b) sussistano i requisiti ingienico-sanitari, antinfortunistici ed antincendio previsti dalle norme vigenti.

Articolo 3 - Rinnovi e dichiarazioni annuali

L’esercizio dell’attività di cui all’articolo 1 si rinnova annualmente su comunicazione dell’interessato, con la quale dichiara la persistenza dei requisiti di cui all’articolo 2.

Articolo 4 - Diffida, sospensione, interdizione e rinunzia

L’esercizio dell’attività di cui all’articolo 1 può essere interdetto dal Comune in ogni tempo, venendo meno alcuno dei requisiti per il rilascio di cui all’articolo 2, o per motivi di pubblica sicurezza.
Il Comune, previa diffida, può sospendere temporaneamente l’attività di cui all’articolo 1, quando, con adeguata motivazione, non ritiene necessaria l’irrogazione dell’interdizione di cui al comma 1.
Il titolare dell’attività di cui all’articolo 1 che intende procedere alla sospensione temporanea o alla cessazione della stessa deve darne preventivo e, qualora ciò non fosse possibile, contestuale avviso al Comune.
Il periodo di sospensione volontaria dell’attività non può essere superiore a sei mesi, decorso tale termine, si presume la rinuncia dell’interessato a svolgere l’attività di cui all’articolo 1.

Articolo 5 - Comunicazione dei provvedimenti

Il Comune dà immediata comunicazione dell’inizio dell’attività di cui all’articolo 1 all’Assessorato regionale competente.
L’Assessorato regionale competente, sulla scorta delle comunicazioni di cui al comma precedente, provvede periodicamente ad elaborare ed aggiornare l’albo delle attività di “Bed and Breakfast”.

Articolo 6 - Obblighi amministrativo per lo svolgimento delle attività

E’ fatto obbligo ai titolari dell’attività di cui all’articolo 1 di esporre, nei locali adibiti all’esercizio “Bed and Breakfast”, in luogo ben visibile, l’autorizzazione di inizio dell’attività e la tabella indicante le tariffe praticate.

Articolo 7 - Funzioni di vigilanza e controllo

Fermo restando le competenze dell’Autorità di pubblica sicurezza, le funzioni di vigilanza e di controllo sull’osservanza delle disposizioni delle presente legge sono esercitate dal Comune.

Articolo 8 - Classificazione

Gli esercizi dell’attività di cui all’articolo 1 sono classificati in un’unica categoria.

Articolo 9 - Osservanza di norme statali e regionali

I titolari dell’attività di cui all’articolo 1 sono tenuti ad attenersi alle disposizioni di pubblica sicurezza, relative alla denuncia delle persone alloggiate.
I titolari dell’attività di cui all’articolo 1 sono tenuti a comunicare, ogni quattro mesi, all’Ente Provinciale per il turismo i dati ricettivi e del movimento ai fini statistici.
I Comuni provvedono a stilare ogni anno un elenco nominativo e di consistenza ricettiva degli esercizi di “Bed and Breakfast”, di cui all’articolo 1, e ne danno comunicazione all’Assessorato regionale competente, alla Provincia ed all’Ente Provinciale per il Turismo.

Articolo 10 - Sanzioni

Chiunque fa funzionare uno degli esercizi di “Bed and Breakfast”, di cui all’articolo 1, senza gli adempimenti di cui all’articolo 2 é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 3.000.000 a lire 8.000.000.
L’omessa esposizione della tabella indicante le tariffe praticate, di cui all’articolo 6, comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 300.000 a lire 900.000.
L’applicazione di prezzi superiori a quelli esposti comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 500.000 a lire 2.000.000.
Il superamento della capacità ricettiva consentita comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 500.000 a lire 2.000.000.
In ogni caso di recidiva le sanzioni previste ai commi precedenti sono raddoppiate e nei casi più gravi può procedersi alla sospensione dell’attività o all’interdizione della stessa.

Articolo 11 - Accertamento delle violazioni e irrogazioni delle sanzioni

L’accertamento delle violazioni e la irrogazione delle sanzioni, di cui alla presente legge, sono effettuati secondo le procedure di cui alla legge regionale 10 gennaio 1983, n. 13.
I proventi delle sanzioni, previste dall’articolo 10, sono devolute al Comune nel cui territorio é stata accertata la violazione. L’Amministrazione Comunale li incamera quale provvista di mezzi finanziari per far fronte alle attribuzioni ad essa conferite con la presente legge.

Articolo 12 - Norma finale

La presente legge é dichiarata urgente ai sensi del II comma dell’articolo 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

10 maggio 2001




NOTE:
*
vedere anche Legge 7 agosto 1990, n. 241
Nuove norme sul procedimento amministrativo
(silenzio assenso - vedi art 20)


**
l’obbligo di residenza e stabile domicilio previsto dall’art.1 comma 5 è stato modificato ai sensi dell’art 14 della Direttiva Servizi, dell’art 11 del D.Lgs n. 59/2010 e dell’art 4 del
Regolamento regionale n.11/2010



Le norme applicabili

Ogni Regione ha adottato la propria legge in materia di Bed and Breakfast. Su Internet si trovano i testi normativi delle singole Regioni, per il Lazio, rimandiamo ai documenti allegati e alla legge del 29 maggio 1997 n. 18.

Per un esempio del modello da utilizzare per l’invio dei dati sulle presenze degli alloggiati, vedi tra i documenti scaricabili a fondo pagina (Modello C59 ISTAT)

Gli aspetti fiscali

Il carattere non professionale esonera la gestione di un Bed & Breakfast dall'attribuzione di un numero di partita IVA. L’attribuzione di un numero di partita IVA sarà non solo utile ma necessaria, se l'organizzazione assume natura imprenditoriale. Il punto merita qualche approfondimento, considerando che alcuni fonti ritengono che la natura imprenditoriale si possa desumere dal mero passaggio di un anno di attività.

Da rilevare che alcune Regioni considerano la gestione di un B&B come una attività non professionale. In tal caso non è consentita l'apertura di una partita IVA .

Il reddito proveniente dalla gestione del B&B è soggetto a tassazione, e ai fini IRPEF è necessario il rilascio al cliente di una ricevuta non fiscale. Sulle ricevute emesse per un importo superiore a 77,47 euro va posta la marca da bollo da 1,81 euro. La ricevuta va numerata progressivamente e dovrà indicare la data di pagamento. Copia della ricevuta dovrà essere mantenuta dal gestore.

L'importo della ricevuta costituisce reddito imponibile ai fini della dichiarazione dei redditi del gestore e si deve riportare nel Modello Unico nel quadro L relativo alle attività commerciali svolte in via occasionale.

Il reddito proveniente dall’esercizio di un Bed and Breakfast va dichiarato al netto dei costi sostenuti. Consigliamo pertanto di tenere tutte le ricevute relative costi dei servizi offerti all'ospite (ricevute per l'affitto della biancheria, per esempio), e anche gli scontrini degli alimenti utilizzati per fornire la colazione.

La comunicazione alla PS e l’invio telematico delle schedine alloggiati

All’arrivo degli ospiti vanno immediatamente registrate le generalità, ossia il nome cognome, la data di nascita, la residenza e il numero e tipo di documento. In caso di più ospiti, facenti parte di una famiglia, sarà sufficiente compilare completamente la parte relativa al “capo famiglia” e prendere nota del nome, data di nascita e luogo di nascita, e i riferimenti dei documenti degli altri membri della famiglia.

Queste informazioni vanno comunicate al più vicino Ufficio della Pubblica Sicurezza oppure dei Carabinieri. Per agevolare questo compito, esistono in commercio delle apposite schedine alloggiati contenenti tutti i campi relativi alle informazioni da compilare (vedi e scarica un esempio di scheda alloggiati, tra i documenti a fondo pagina). Alcuni Uffici della Pubblica Sicurezza hanno predisposto un servizio di invio telematico delle schede che consente di adempiere a questo gravoso compito senza dover uscire di casa. Per informazioni, visitate il sito della Polizia dedicato all’invio online delle schedine alloggiati https://alloggiatiweb.poliziadistato.it/

Come risulta dal sito della Polizia di Stato, i gestori dei Bed and Breakfast possono richiedere l’abilitazione al servizio di inoltro telematico delle schedine alloggiati recandosi presso gli Uffici della competente Questura ed esibendo la necessaria documentazione. La Questura provvede alla creazione ed alla consegna di un’utenza e di una password che consentono l’accesso al sistema. La password potrà poi essere modificata dall’utente direttamente dal sito Internet.

In realtà, la procedura per l’abilitazione all’inoltro telematico delle rilevazioni delle presenze è ancora più semplice, essendo sufficiente formulare una richiesta scritta, da inviare per posta alla Questura, ed attendere l’inoltro per posta elettronica del certificato digitale e delle utenze e password. Per ulteriori informazioni, consigliamo di visitare il sito della Polizia di Stato sopra indicato.

Alla consegna delle schede, o a seguito dell’inoltro telematico delle schedine alloggiati, è rilasciato un duplicato con il timbro e la data di consegna (in formato elettronico pe chi invia le schedine su internet). Questa documentazione deve essere mantenuta dal gestore del B&B.

Somministrazione di alimenti

La normativa vieta l'erogazione di alimenti, al di fuori della prima colazione. Gli alimenti offerti devono essere confezionati e sigillati. La normativa esclude alcun tipo di manipolazione da parte del gestore. Per tale attività sarebbe infatti necessario il nulla osta dell'ASL

1 commento:

  1. Anonimo16:15

    ho una casa molto grande in campagna vorrei aprire un b&b ho bisogno diconsigli

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